Art. 6.
(Donazione del corpo post mortem).

      1. La donazione del corpo post mortem non può avere fini di lucro.
      2. Eventuali donazioni effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.